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Quante sono le domande di indennizzo per reazioni avverse da vaccinazione Covid: 69!

Quante volte abbiamo letto in questi mesi elenchi di necrologi di persone (qualsiasi persona morta per malore improvviso veniva immessa dentro questo calderone senza verifiche di nessun genere) che sarebbero morti a causa della vaccinazione covid?

Un numero impressionante di post su Twitter (gestiti per lo più da profili bot, vere e proprie intelligenze artificiali) e su Telegram con foto di persone morte improvvisamente.

Abbiamo più volte spiegato che questa paranoia folle non ha attinenza con la realtà. Ci sono dei dati ufficiali più seri di quelli di "miocuggino" proposti da ISTAT e AIFA e dal Ministero della Salute che smentiscono questa tesi.

Ma non basta!

Il terrorismo creato ad arte per potere finanziare associazioni fraudolente di avvocati pronti a fare cause perse in partenza e ricorsi, ancora peggiori, per spennare creduloni è divenuto insopportabile.

Alcuni giornali come LaVerità Web, con una accozzaglia di pseudo giornalisti che nulla hanno a che vedere con questa professione, e una trasmissione di Rete4, Fuori dal Coro, con servizi con musichette e inviati spregiudicati pronti a intervistare finti medici, scientology, creare raccolte fondi per persone poi abbandonate a loro stesse, hanno una grande responsabilità in tutto ciò.

Un mercato, come spiegato, che si autoalimenta con proiezioni di film come "Invisibili" o similari che campano di "offerte libere consapevoli a partire da", un modo elegante per cercare di evadere le tasse e la SIAE.

Questo è!

La vita è tornata normale, nessuno pensa alle vaccinazioni, non c'è stata nessuna strage. Ormai le mascherine e il GreenPass sono un lontano ricordo...

Eppure...esistono ancora questi gruppi che contestano vaccini (ma poi sono gestiti da persone tutte vaccinate), che fanno riunioni, raduni, confronti, video e sono narcisisticamente attaccate a queste enormi fesserie.


Questo post è rivolto a loro, all'unica cosa che manca nei loro racconti: una FONTE CREDIBILE.


Ed è in questo contesto che io fornirò l'unica cosa che serve: LA FONTE CREDIBILE!


Secondo alcuni sono migliaia le segnalazioni di effetti avversi (ed è vero, ma spesso sono solo febbriciattole e dolori nel luogo della puntura), ma quelle che portano a guai seri, indennizzi o altro sono pochissime



Al 7 Aprile 2023, la popolazione lombarda risultava essere di circa 9,78 milioni di abitanti, il che la rende la regione più popolosa d’Italia e la terza più popolosa dell’Unione europea, dopo l’Île-de-France in Francia e la Renania Settentrionale-Vestfalia in Germania.

Questa popolazione è distribuita su una superficie di circa 23.900 km², il che fa della Lombardia una delle regioni più dense d’Europa. La densità di popolazione si aggira infatti intorno ai 423 abitanti per km², anche se in realtà la densità varia molto da zona a zona: ad esempio, la provincia di Milano ha una densità di oltre 1.500 abitanti per km², mentre quella di Sondrio ne ha poco più di 40.

Questa premessa serve per comprendere quanto questo dato della Lombardia sia importante per comprendere il fenomeno e capire la reale incidenza.

La domanda è: quante sono state REALMENTE le domande presentate (in questo caso in Lombardia) e quali sono stati gli esiti?

Grazie al dottor Danilo Cereda della sezione Welfare della Regione Lombardia, con una semplice istanza di accesso agli atti, sono entrato in possesso dei dati ufficiali lombardi.


In tutta la regione sono state presentate soltanto 69 (sessantanove) istanze:

-67 di indennizzo

- 2 per una tantum decesso

Le causa vaccinazione è così definita:

- Obbligatoria con 42 istanze 

- Raccomandata con 27 istanze

A quale vaccinazione sono legate queste istanze?

- Comirnaty (Pfizer) 36 istanze

- Janssen (il vaccino meno somministrato di tutti) 2

- Spike vax (Moderna) 11

- Vaxzevria (AstraZeneca) 20

Questi i primi numeri che già da soli fanno cadere la narrazione di centinaia di migliaia di effetti avversi e la strage quotidiana

Ma tutte queste domande sono state accolte? E come è finita?

Ecco qui le risposte!


Di queste 69 istanze, 11 sono ancora in attesa di documentazione, 16 sono state immediatamente respinte perché insussistenti, e 42 hanno superato il criterio di ammissibilità.

A Gennaio 2023 (a cui si riferisce questo dato, il prossimo uscirà a Giugno e ve ne renderò conto dopo la sua pubblicazione) 14 su 42 hanno avuto il giudizio definitivo dal verbale CMO:

- 13 respinte

- 1 accolta con indennizzo una tantum agli eredi per una persona di Melegnano

Nulla fa presagire che ci sia un boom di domande in questi mesi. Ad oggi, secondo le mie fonti, a Giugno non ci dovrebbero essere grossi sbalzi di numeri.

Prima ho parlato di:

- Indennizzo

- Una Tantum

- Ammissibilità

- Verbale CMO

Come funziona tutta la procedura e come si arriva al verbale finale del Centro Medico Ospedaliero.

Sempre come fonte la Regione Lombardia vediamolo in pochi passi!


Intanto il decreto è quello del 26 Settembre 2022 (ne avevo già parlato)

"Modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti e definizione dell’entità e delle modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni."

La cornice nella quale viene inserito il vaccino Covid è la legge 25 Febbraio 2022 che parlava di "indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo IRREVERSIBILE a causa di vaccinazioni obbligatorie", equiparando normativamente le inoculazioni dei vaccini SarsCov2 a queste ultime.

"Visto l’art. 20, comma 1 -bis , del decreto-legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2022, n. 25, che prevede che «All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l’anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede ai sensi dell’art. 32. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondere da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio."


In poche parole sono stati stanziati 150 milioni di euro (una somma considerevole) per coprire gli eventuali indennizzi per reazioni avverse da vaccinazione (che nessuno nega che esistano)

Sempre grazie alla Regione Lombardia viene spiegato, punto per punto, l'esatto funzionamento  della procedura per ottenere risarcimenti (UNICA ESISTENTE, NON CI SONO ALTRE VIE). Queste linee guida sono interregionali e valgono per tutte le nostre regioni italiane.




Nell'indice sono indicati: beneficiari, benefici economici, processo di indennizzo, istruttoria delle pratiche, la presentazione della domanda di indennizzo e i documenti da allegare alla pratica.

Distinguendo poi due tipologie: persona danneggiata in vita e persona deceduta.



Per poi proseguire con il giudizio medico legale, la notifica del giudizio, il ricorso e infine quantificazione e liquidazione dell'indennizzo (oltre, chiaramente, al quadro normativo di riferimento).


1. Beneficiari 


La Legge n. 210/92 (articolo 1) prevede un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazioni di emoderivati, che ne facciano richiesta. 

I beneficiari sono: 

a. Le persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica a seguito di: 

• vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria; 

• vaccinazioni non obbligatorie per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per poter accedere ad uno stato estero; 

• vaccinazioni anche non obbligatorie assunte in quanto soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere; 

(omissis, vedi screenshot allegato)


2. Benefici economici

2. Benefici economici I benefici economici previsti dalla L. 210/92 e successive integrazioni e modificazioni sono: 

 a. Indennizzo vitalizio costituito da un assegno periodico erogato, a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della domanda, il cui ammontare, varia secondo la gravità del danno e viene aggiornato annualmente in base al tasso di inflazione programmato (art. 2, comma 1 e 2, L. 210/92). 

b. Revisione della categoria di danno per aggravamento della patologia per la quale si percepisce l'indennizzo (articolo 6, L. 210/92) 

c. Indennizzo aggiuntivo pari al 50 % di quello previsto al precedente “punto a” per le persone danneggiate, che avendo contratto più di una malattia determinante un esito invalidante distinto (doppia patologia), presentano domanda di doppia patologia (art. 2, comma 7, L. 210/92). 

d. Importo aggiuntivo “una tantum” nella misura del 30%, per ogni anno, dell’indennizzo dovuto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, L. 210/92, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria. Tale importo viene corrisposto su specifica domanda alle persone che a causa di vaccinazioni (così come elencate al paragrafo 1. Beneficiari, punto a), abbiano riportato una menomazione permanente dell’integrità psicofisica (articolo 2, comma 2, L.210/92) da presentarsi entro il termine di prescrizione di dieci anni dalla conoscenza del danno. Per coloro che alla data di entrata in vigore della legge 238/97 hanno già subito la menomazione, il termine di prescrizione per la presentazione della domanda è di 10 anni dall'entrata in vigore della suddetta legge. 

e. Quota ereditaria, agli eredi, delle rate di indennizzo maturate dalla data della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato, nel caso in cui la domanda di indennizzo sia stata prodotta in vita dal danneggiato e la morte sia sopraggiunta prima della erogazione dell'indennizzo. f. Assegno reversibile per 15 anni o assegno una tantum di € 77.468,53 (articolo 2 comma 3, L. 210/92) ai parenti aventi diritto che ne fanno domanda, nel caso in cui la morte del danneggiato sia stata determinata dalle vaccinazioni o dalle patologie irreversibili previste nella L. 210/92. La domanda deve essere presentata entro il termine di prescrizione di 10 anni dal decesso I benefici di cui al presente punto spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l’unico sostentamento della famiglia. 


3. Processo di indennizzo 

Il processo di indennizzo si articola in quattro fasi: 

A. Istruttoria della domanda 

B. Giudizio medico-legale 

C. Notifica giudizio medico-legale 

D. Erogazione indennizzo Nella tabella che segue sono evidenziate le fasi e le attività principali del processo di indennizzo. 


4. Istruttoria delle pratiche 

La ASL competente per l'istruttoria è quella che corrisponde al luogo di residenza del danneggiato; anche per quanto riguarda le domande una tantum, si fa riferimento all'ultima residenza del danneggiato. 

Nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente l'indennizzo cambi residenza prima della definizione della pratica, la stessa, quando sia completa del verbale della C.M.O., viene trasmessa alla ASL di nuova residenza. 

Per i cittadini italiani che non hanno la residenza in Italia viene considerata ASL di competenza quella dell'ultima residenza nel territorio italiano. 

Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.210 non si applicano nel caso in cui il danno sia diretta conseguenza di trattamenti sanitari effettuati all'estero Nell'attuazione del processo gli organi competenti adottano le opportune modalità organizzative e gestionali per garantire il diritto alla riservatezza. 

Le pratiche vanno registrate e numerate progressivamente a partire dal momento in cui sono complete dei documenti previsti e pertanto nello svolgimento delle diverse fasi si dovrà seguire tassativamente l'ordine cronologico in base al numero progressivo di posizione La ASL, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, provvede all’istruttoria della pratica e all’acquisizione del giudizio medico-legale di cui all’articolo 4 della L. 210/92 (art. 3, comma 1, L. 210/92). 

La mancanza di uno dei requisiti previsti dalla legge (danno causato da struttura sanitaria straniera, mancanza di prova documentale del danno subito, mancanza di requisiti soggettivi, ecc..) comporta l’archiviazione della pratica, previa comunicazione motivata all’interessato. 

La ASL, trasmette copia conforme del fascicolo alla C.M.O. per l’acquisizione del giudizio medico-legale, dandone comunicazione all’interessato e sospendendo nel contempo il procedimento. 

Al termine dell'iter procedurale, nel fascicolo dovranno essere presenti i seguenti documenti: 

a. Domanda di indennizzo riportante data, firma, protocollo di arrivo. 

b. Documenti amministrativi. 

c. Documenti sanitari. Essi devono documentare l'evento dannoso (vaccinazione o trasfusione), la menomazione psico-fisica permanente, la data del manifestarsi della menomazione permanente. 

d. Verbale della C.M.O. e. Lettere di notifica del giudizio medico-legale, o dell'archiviazione e dell'eventuale erogazione dell'indennizzo. 

f. Atto di pagamento


5. Presentazione della domanda di indennizzo 

Caso generale La domanda di indennizzo va presentata dall’interessato, a mano o a mezzo raccomandata, in carta semplice, alla ASL territorialmente competente entro i termini di legge (L. 210/92, art. 3, e successive modifiche ed integrazioni): 

• 3 anni, per i casi di vaccinazione; 

• 3 anni per i casi di epatite post-trasfusionale. 

Le domande presentate prima dell’entrata in vigore del decreto legge 1° luglio 1996 n. 344 non sono soggette a decadenza, in quanto non applicabile la perentorietà dei termini a tale data, essendo stati fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge n. 344/1996, reiterato dai successivi decreti legge n. 450/1996 e n. 548/1996, convertito dalla legge n. 641/1996. 

Per le istanze prodotte successivamente alla data sopra citata (3 luglio 1996), è da ritenersi invece, che le medesime siano da considerarsi nei termini se presentate entro 3 anni dalla conoscenza dell’evento dannoso da parte del danneggiato ovvero entro 3 anni dall’entrata in vigore della norma in caso di conoscenza dell’evento anteriore al 3 luglio 1996. 

• 10 anni, nei casi di infezioni HIV. I termini di cui sopra decorrono dal momento in cui la persona danneggiata, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 3 della L. 210/92, è venuta a conoscenza del danno subito. 

• 4 anni, dal 20 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 362/99, per le persone che hanno avuto danni permanenti da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge n. 695/59; 

• 3 anni, dal 3 luglio 1996, data di entrata in vigore del D.L. 344/96, convertito in legge n. 641/96; 

• Per le domande relative ai casi di epatite post – trasfusionali presentate dopo il 3 luglio 1999, va verificato il termine triennale dalla data di manifestazione dell’evento dannoso. 

L'ufficio competente deve verificare che la domanda sia: 

a. firmata e datata dal richiedente. In caso di minorenni o di incapaci deve essere firmata da uno dei genitori o dal tutore; 

b. corredata dai documenti previsti. 

Qualora la domanda, al momento della presentazione, sia carente di alcuno dei documenti previsti, l’interessato dovrà essere invitato a produrre i documenti nel termine di 30 giorni, con l’avvertimento che: 

• alla pratica non viene assegnato il ”numero di posizione” e rimane provvisoriamente sospesa in “attesa di completamento”; 

• il termine di 30 giorni, per giustificati motivi, potrà essere rinnovato per ulteriori 30 giorni; 

• in mancanza di riscontro nei termini previsti, la pratica verrà definitivamente archiviata. 

Questo caso non preclude la possibilità di ripresentazione di nuova domanda. 

Decesso: eredità/una tantum In caso di decesso della persona danneggiata durante la fase istruttoria, la pratica proseguirà il suo iter e se viene riconosciuto il diritto all’indennizzo, questo dovrà essere liquidato agli eredi in base alle quote parti di successione legittima o testamentaria. 

Se la persona danneggiata muore in conseguenza della patologia acquisita, gli aventi diritto previsti dalla legge 210/92 (art.2, com.3) possono presentare domanda di una tantum di € 77.468,53 o di assegno reversibile per 15 anni alla ASL di competenza con allegata tutta la documentazione richiesta per la determinazione del nesso di causalità tra la trasfusione/vaccinazione, la patologia e la morte. 


La domanda di una tantum o di assegno reversibile per 15 anni può essere presentata dagli aventi diritto, anche quando la persona danneggiata non ha presentato domanda di indennizzo mentre era in vita, entro il termine di prescrizione di 10 anni dalla data del decesso, a decorrere dall'entrata in vigore della L. 210/92. 

La Legge n. 210/92, così come modificata dalla Legge n. 238/97. già prevedeva l’opzione da parte dell’avente diritto, tra l’erogazione dell’assegno reversibile per 15 anni o, in alternativa, dell’assegno una tantum. L’art. 3, comma 145, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (L.F. 2004) ha precisato, in tal senso, che per usufruire di tale opzione è necessaria la sussistenza del nesso causale tra la patologia contratta in vita e il decesso; pertanto, l’assegno reversibile può essere erogato solo in presenza di tale requisito. 

Aggravamento / doppia patologia 

In caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato, cioè il soggetto in vita o colui che esercita la patria potestà o le funzioni di tutore, può presentare domanda alla ASL di competenza, entro 6 mesi dalla data di conoscenza dell’evento. Per il giudizio sull'aggravamento, la procedura è la stessa seguita per la determinazione e la quantificazione del danno originario. 

La domanda di aggravamento può essere presentata anche nel caso in cui la Commissione Medico-Ospedaliera (CMO), pur riconoscendo il nesso di causalità, abbia ritenuto la patologia non ascrivibile. Così pure, le persone che in conseguenza di vaccinazioni o trasfusioni di sangue o emoderivati hanno contratto più di una malattia determinante un esito invalidante distinto (doppia patologia), possono presentare domanda di integrazione dell'indennizzo per doppia patologia. 

Importo aggiuntivo “una tantum del 30%” per danni da vaccinazione 

Le persone che a causa di vaccinazioni abbiano riportato una menomazione permanente dell’integrità psicofisica (articolo 2, comma 2, L.210/92), oltre alla domanda ordinaria di indennizzo, possono presentare domanda per l’ottenimento di un importo aggiuntivo “una tantum” corrispondente al 30%, per ogni anno, dell’indennizzo dovuto ai sensi dell’articolo 2, comma 1 L. 210/92, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo. Tale domanda deve essere presentata entro il termine di 10 anni dalla data di conoscenza del danno. Per coloro che alla data di entrata in vigore della legge 238/97 hanno già subito la menomazione, il termine di prescrizione per la presentazione della domanda è di 10 anni dall'entrata in vigore della suddetta legge. 

Documentazione da allegare alla domanda di indennizzo 

La domanda, in carta semplice, deve contenere i seguenti dati: 

• Dati anagrafici del danneggiato 

• Dati anagrafici dell’eventuale rappresentante o rappresentanti (nel caso di minori o incapaci) o richiedente (in caso di morte del danneggiato). 

• Indicazioni del danno per il quale si chiede l’indennizzo: 

• Elenco della documentazione allegata 

• Indirizzo al quale inviare ogni comunicazione 

• Firma del richiedente; in caso di minorenni o di incapaci deve essere firmata da uno dei genitori o dal legale rappresentante 

• Data di presentazione Alla domanda va allegata la documentazione amministrativa e sanitaria specifica per le diverse tipologie di beneficiari. 

(omissis)

7. Giudizio Medico Legale

8. Notifica del giudizio medico-Legale




9. Ricorso amministrativo 
Avverso il giudizio della Commissione Medico Ospedaliera
 l’interessato, ai sensi dell’articolo 5 della Legge 210/92, può presentare ricorso al Ministro della Salute, trasmettendolo all’Ente (ASL o Regione) che ha notificato il giudizio della C.M.O. 

Il ricorso va inoltrato, in carta libera, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. 
Gli Enti notificatori, una volta verificato il rispetto dei termini di presentazione del ricorso, provvedono ad inviare al Ministero della Salute, in originale, tenendone copia presso il proprio archivio: 
a) il ricorso 
b) il fascicolo dell’interessato 
c) eventuale ulteriore documentazione prodotta dall’interessato medesimo. 

L’Ente notificatore, in attesa della decisione del Ministro della Salute, sospende il procedimento. La decisione di accoglimento o di rigetto del ricorso dovrà essere comunicata dal Ministero anche all’ASL o Regione competente. 

In caso di accoglimento del ricorso amministrativo il Ministero ritrasmette il relativo fascicolo all'organo competente che provvede all’erogazione dell’indennizzo agli aventi diritto. 


10. Quantificazione e liquidazione indennizzo 

L’indennizzo vitalizio è composto da due elementi: 
• da un importo determinato in base alla tabella B allegata alla L. 29 aprile 1976, n. 177, così come modificata dall’articolo 8 della L. 2 maggio 1984, n. 111, compatibile con ogni altro reddito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato (tip); 
• dall’importo di € 6.171,96, corrispondente all’indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324 e successive modifiche, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato. 

Per la quantificazione dell’importo di indennizzo si fa riferimento alle tabelle utilizzate dal Ministero della Salute. Decorrenza pagamento indennizzo L’indennizzo, ai sensi dell’articolo 3 della L. 210/92, decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per le domande che arrivano a mezzo posta occorre allegare sempre la busta alla documentazione. La ASL competente per l’indennizzo è quella che corrisponde al luogo di residenza del danneggiato.


Come vedete tutte le raccolte fondi, gli esposti di avvocati, le domande su Telegram e tutta la cialtroneria a cui assistiamo da mesi, anni, è totalmente INGIUSTIFICATA.

Le domande nella regione più popolosa d'Italia sono pochissimi e quando vedete continui necrologi di persone morte improvvisamente chiedetevi una cosa: se potessero non chiederebbero prima i loro parenti giustizia? Non farebbero tutti gli iter necessari per averla?

Invece non accade, semplicemente perchè nel mondo reale la vaccinazione, che ci ha fatto uscire dallo stato di emergenza, è sicura
E questo dato UFFICIALE non fa altro che confermarlo.


Alan Paul Panassiti



Ps. il sottoscritto fornisce questo testo e le sue fonti a tutti coloro che vogliono utilizzarlo GRATUITAMENTE (se mi volete citare, grazie, se no va bene uguale). Inoltre non ho nessun canale Telegram, non faccio raccolte fondi per esposti impossibili, e non sono un avvocato in cerca di ricorsi persi in partenza per aumentare il mio conto corrente.
Non chiedo donazioni, ne contributi per il mio lavoro. Lo faccio solo per combattere i truffatori che cercano di arricchirsi alle spalle di gonzi che ci cascano.

Grazie a chi mi segue e anche a chi mi odia (perché non si può piacere a tutti)

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