Alle varie proiezioni del film "Invisibili" troviamo di tutto:
- Medici radiati e non che propongono alternative naturali
- Dentisti che continuano ad affermare che l'Ivermectina (un vermifugo) curi ancora la Sars Cov 2
- Costituzionalisti da quattro soldi
- Giornalisti di Tv spazzatura
- Gestori di gruppi di terapie mirabolanti che non hanno mai curato nessuno
- Aspiranti politici
- Avvocati, anzi ce ne è sempre almeno uno...
E' un caso? Direi proprio di no!
"Invitiamo tutti i danneggiati da vaccino a scrivere una lettera da inviare alla Consulta e per conoscenza al Ministero della Salute, al fine di rendere nota la propria storia personale e le sofferenze subite, a causa degli effetti avversi conseguiti alla vaccinazione anti covid-19.
Nella lettera vi preghiamo di riportare anche l'espressa dicitura:
"Nessuna solidarietà sociale potrà mai rappresentare equo ristoro per una salute irrimediabilmente compromessa. La salute individuale non ha prezzo essendo diritto fondamentale dell'individuo, a maggior ragione alla luce del fatto che era noto sin dall'origine che la salute collettiva non avrebbe beneficiato del sacrificio del singolo poiché la vaccinazione non avrebbe comunque potuto fermare il contagio. In ogni caso LA MIA SALUTE NON È IN VENDITA"
Questo appello (a cui si richiama l'associazione Arbitrium)si richiamano i "danneggiati da vaccino" a fare sentire la propria voce. Per sostenere questa tesi Arbitrium la spara grossa: in Germania uno su 50 non riesce a lavorare per i danni da vaccino. La fonte? Eventiavversinews. Se vai a cercare in fonti ufficiali non troverai mai nulla di tutto ciò. Una vera fakenews per sostenere una narrazione volta a contribuire alla paura
L'associazione, che fa parte della nutrita galassia novax, si definisce NO PROFIT.
Ma tutto è davvero gratuito?
Ovviamente no: intanto si pagano 30 euro di quota associativa annuale.
Praticamente ti dicono che ti accompagneranno nel percorso di lotta giuridica. Il che, occhio, non è gratis. L'avvocato si paga, anche per una inutile letterina. E dunque la gabbia per il gonzo che ci casca è servito.
Anche vari gruppi Facebook o Comitati vari che spopolano su Telegram propongono ricorsi e vittorie sicure in Tribunale per chi è stato sospeso in epoca GreenPass (che come tutti sanno non esiste più) o per i danneggiati da vaccino (che tanto fanno moda). Per alimentare questa narrazione, ora che in Italia la pandemia non fa più paura, e godendo di una certa impunità grazie al sostegno della politica stessa che adesso è al potere, usano questi film e la leggenda dei "Danni Collaterali" e dei "Malori improvvisi" spesso usando, a loro insaputa, i nomi di persone morte improvvisamente (cosa che in Italia in media colpisce circa 70.000 persone l'anno ben prima della pandemia).
Un atteggiamento cialtrone e delinquenziale, volto a sostenere una paura totalmente immotivata, in una situazione di evidente normalità.
La diffusione di bufale, ampiamente raccontate dal sottoscritto e da molti altri, e perennemente sbugiardate da studi e fatti appartenenti solo al mondo reale, è strumento necessario per potere acchiappare e gabbare clienti.
La rete è stata ed è ancora piena di Comitati per la Costituzione, Avvocati liberi, Avvocati per il Popolo, Metodi infallibili, Ricorsi necessari, Esperti in danni da vaccino: un coacervo di messaggi subliminali con due tipologie:
- Donazioni come se piovesse per sostenere le cause legali
- Accaparrarsi clienti
I risultati? Sotto gli occhi di tutti, tranne che degli accecati da questa narrazione: una costante serie di sconfitte sia in Tribunale (dove spesso nemmeno si arriva) e una serie di domande inutili.
Si perché i canali Telegram sono pieni di moduli creati ad arte che sono effettivamente arrivati nelle sede istituzionali e che sono PERENNEMENTE STATI CESTINATI!
Le motivazioni ve le spiegherò nei prossimi paragrafi: ma anche la creazione di queste domande, la compilazione e l'inutile invio è stato un costo per i poveri gonzi che ci cascavano.
Perché? Perché il metodo era completamente sbagliato e sballato: insensato anche in ragione di tale norma:
DECRETO 26 settembre 2022 . Modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti e definizione dell’entità e delle modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni.
Perché è stata varata una legge che associa i risarcimenti e gli indennizzi per i danneggiati da vaccino covid nel 2022, associandola a quella utilizzata per la stessa materia per i danneggiati da vaccini obbligatori
Stiamo parlando di questo:
la Legge 25 febbraio 1992 , n. 210, riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti.
vedi:
Legge 25 febbraio 1992 , n. 210
Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.(Gazzetta Ufficiale, n. 55 del 06 marzo 1992)
Esiste un iter ben preciso per potere accedere a questi indennizzi e una tempistica chiara e semplice (si fa per dire, ma almeno l'indirizzo è molto chiaro in questo senso)
C'è un modulo da presentare, e lo può fare il singolo cittadino. E poi fare una visita a un CMO (Centro Medico Ospedaliero) che si occupa di verificare se il "danneggiato" ha avuto una problematica permanente.
Il concetto per ritenere un soggetto danneggiato da vaccino è la "permanenza" del danno: insomma, una reazione avversa iniziale, poi risoltasi, non da alcun diritto ad indennizzi.
In regione Lombardia solo una persona, al momento, ha avuto riconosciuto il danno permanente. Non conosciamo il suo status di pagamento, anche se avrà diritto a una somma che terrà conto del primo giorno in cui avrà presentato segnalazione.
Ogni regione ha raccolto dati e li trasmette semestralmente al Ministero della Salute. Questo perché accade? Perché ci sono somme stanziate tra i 50 e i 100 milioni di euro da destinare poi a risarcimenti ed indennizzi.
Parlando con una fonte autorevole della regione Lombardia il racconto è disarmante e allucinante:
"Quando è venuta fuori la legge e i fondi stanziati -dice- ci hanno contattato molti novax e presunti danneggiati da vaccino. Abbiamo spiegato loro la situazione, come funzionava. E ci hanno contattato avvocati. Ci è arrivata una sfilza di domande di risarcimento sempre uguali, con fogli precompilati presi chissà dove, che abbiamo raccolto e cestinato perché inutili. Quando dicevamo che occorreva presentare un modulo che fornivamo noi e che occorreva una visita al Centro Medico Ospedaliero, molti non li sentivi più. Di domande effettive, redatte a regola d'arte, al momento ce ne sono meno di 100. Ed è l'unico modo per ottenere risarcimenti ed indennizzi".
L'avvocato allora a cosa serve? Beh, in teoria, solo nel caso di rigetto della istanza. Allora il legale può richiedere una nuova visita e una perizia di parte (non sempre sufficiente perché è il Centro Medico Ospedaliero a dare l'ultima parola in Commissione). Solo dopo, in sede civile, si possono chiedere anche ulteriori risarcimenti (danno esistenziale ecc.) che vanno però scorporati dagli indennizzi e previsti per legge.
Non esiste altra via: nonostante quello che questi cialtroni, che conosco bene il diritto e sanno sempre che anche in caso di perdita di una causa e di una istanza rigettata avranno il loro conto corrente sempre schizzante verso l'altro.
Ma questi moduli di risarcimento farlocchi, precompilati e promossi da avvocati a digiuno di legislazione e di normative (voglio essere bonario e fare finta di credere che non siano assolutamente in malafede) da dove arrivavano?
Dai canali telegram (che pullulano di queste cose) di questi avvocati. Che cercano di eludere il divieto di pubblicità che qui sintetizzo:
"Non sempre è facile muoversi tra le norme deontologiche, specie quando queste non sono al passo coi tempi e, per molti versi, entrano in conflitto con i moderni mezzi di comunicazione. L’esempio più lampante, in tema di professione forense, è quello del divieto di pubblicità contenuto agli articoli 17 e 35 del codice deontologico degli avvocati.
La Cassazione ha più volte affrontato l’argomento, andando a delineare i limiti di tale divieto e specificando cosa è consentito fare agli avvocati quando si tratta di pubblicità.
La verità è che sono ormai pochi gli avvocati in regola con la restrizione deontologica. Il semplice fatto di pubblicare un post su un social, ove si comunica ai propri contatti il raggiungimento di un favorevole risultato in un giudizio, potrebbe infatti essere visto come una forma di elusione della norma. E siccome, il più delle volte, ad attivare il procedimento non è l’Ordine di appartenenza ma la segnalazione di qualche collega, è proprio a questi ultimi – prima ancora che ai clienti – che bisogna stare attenti.
Vediamo più da vicino qual è il contenuto dell’articolo 17 e dell’articolo 35 del codice deontologico forense e quale la loro corretta interpretazione, anche alla luce delle più recenti sentenze.
Articolo 17 codice deontologico forense: informazioni sull’esercizio dell’attività professionale
1. È consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
Articolo 35 codice deontologico forense: dovere di corretta informazione
1. L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale.
3. L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza.
4. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
5. L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione.
6. Non è consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.
7. L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.
9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.
10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Una materia come vedete non semplice ed oggetto di numerose sentenze e applicazioni normative: in questo clima è semplice, per chi non ha scrupoli, infilarsi.
Tornando ai gruppi telegram di moduli è pieno il mondo, e sono tutti COMPLETAMENTE INUTILI.
Ecco la procedura, la trovate qui: https://www.salute.gov.it/portale/indennizzo/dettaglioSchedaIndennizzo.jsp?idMat=ASS&idAmb=IND&idSrv=L210&flag=P
I soggetti danneggiati possono presentare la domanda alla Azienda Sanitaria di residenza che la istruisce fino alla redazione del verbale da parte delle Commissioni mediche ospedaliere. Acquisito il parere, l’Azienda Sanitaria provvede a notificare all'interessato l'esito del predetto giudizio e, in caso di riconoscimento del diritto all'indennizzo, a emettere decreto per la liquidazione e relativo mandato di pagamento.
L’istanza va presentata presso l’Azienda Sanitaria di residenza.
- i soggetti danneggiati irreversibilmente da epatite o da infezione da HIV derivante da trasfusione o somministrazione di emoderivati;
- i soggetti danneggiati a causa di vaccinazione obbligatoria per legge o ordinanza di un'autorità sanitaria;
- gli operatori sanitari che in occasione e durante il servizio abbiano contratto una infezione a seguito di contatto con sangue e suoi derivati;
- i soggetti non vaccinati che abbiano riportato una menomazione permanente in conseguenza al contatto con persona vaccinata;
- i soggetti che per motivi di lavoro o incarico del proprio ufficio, o per poter accedere ad uno stato estero, si sono sottoposti a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultassero necessarie;
- soggetti operanti in strutture sanitarie ospedaliere a rischio che si sono sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie;
- coniuge contagiato da uno dei soggetti sopra indicati;
- figlio contagiato durante la gestazione da madre che ha avuto riconosciuto il diritto all'indennizzo;
- gli aventi diritto, nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge sia derivata la morte.
a. Domanda di indennizzo riportante data, firma.
b. Documenti amministrativi (di riconoscimento e codice fiscale).
c. Documenti sanitari che attestino l'evento dannoso (vaccinazione o trasfusione), la menomazione psico-fisica permanente, la data del manifestarsi della menomazione permanente.
Non sono presenti moduli
Secondo la normativa nazionale vigente, tenuto conto della natura pubblica degli interessi tutelati e della particolare complessità del procedimento.
Non è previsto il pagamento di alcuna tariffa
- Posta tradizionale
- Posta elettronica certificata
Non è prevista la pubblicazione dell'esito
Quadro normativo
- L. 25 febbraio 1992, n. 210 (G.U. 6 marzo 1992, n. 55)
- D.L. 1° luglio 1996, n. 344, articolo 6
- D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, articolo 7
- L. 20 dicembre 1996, n. 641
- L. 25 luglio 1997, n. 238
- L. 14 ottobre 1999, n. 362 - Articolo 3, commi 3 e 4
- L. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) - Articolo 3, comma 145
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, (G.U. 21 maggio 1998)
- D.P.C.M. 26 maggio 2000
- D.P.C.M. 13 novembre 2000
- D.P.C.M. 22 dicembre 2000
- Accordo 8 agosto 2001 (G.U. 7 settembre 2001, n. 208)
Circolari, pareri
- Circolare 10 aprile 1992, n. 500. VII/AG.3/6274-bis (Ministero sanità)
- Circolare 3 maggio 1994, n. 500 U.S./L.210/AG/3/489 (Ministero sanità)
- Parere Consiglio Superiore della Sanità 15 maggio 1996
- Circolare 26 maggio 1994, n. 16169 (Ministero del tesoro)
- Circolare 14 novembre 1996, n. 900. U.S./L.210/AG/3/6072 (Ministero sanità)
- Decreto Sottosegretario di Stato del Ministero della sanità del 10 giugno 1997
- Direttiva tecnica interministeriale Ministero della difesa e Ministero della sanità del 28 dicembre 1992
- Circolare 9 aprile 1998, n. 49 (Ministero del lavoro)
- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, articolo 165
- D.P.R. 19 aprile 1994, n. 364, articolo 6
- Circolare 4 febbraio 1997, n. 300/97/ML-5/20 (Ministero della Difesa).
Sentenze Corte Costituzionale
- Sentenza 15-18 aprile 1996, n. 118
- Sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 27
- Sentenza 20 novembre 2002, n. 476
- Sentenza 6 febbraio 2009, n. 29
- Sentenza 16 aprile 2010, n.107
- Sentenza 7 novembre 2011, n.293
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Email: frontofficel210@sanita.it
Calendario disponibilità: Riconoscimento e liquidazione indennizzo per danni da vaccinazioni obligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (L.210/92 - escluso contenzioso)
Tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - Nominativo: Front Office
Telefono: 06 5994 5994
Calendario disponibilità: chiamando il numero unico del Front Office 06 5994 5994 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.30, si possono concordare gli appuntamenti ed essere ricevuti dai Funzionari referenti direttamente presso la sede centrale del Ministero della Salute, Viale G. Ribotta, n. 5 - Roma.
I servizi telefonici e gli appuntamenti possono subire variazioni in relazione all'emergenza COVID. E' possibile inviare richieste di informazioni alla casella di posta elettronica frontofficel210@sanita.it.
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)
Ufficio 4 - Indennizzi ex L. 210/90
Quando leggete numeri roboanti di danni da vaccino, vi invito a non cascare nella rete di questi cialtroni
Di recente l'AIFA (lo so, direte che sono corretti e manovrati dalla Dittatura Sanitaria, non ce la possiamo fare...lo so!) ha pubblicato i dati di farmacovigilanza.
Che cosa è emerso? Incredibilmente le cose stanno andando molto bene!
"Rapporto sulla Sorveglianza dei #vaccini #COVID19 Periodo di riferimento 27/12/2020 - 26/12/2022 97 segnalazioni ogni 100.000 dosi, 81,3% non gravi, 18,7 % gravi La gran parte di segnalazioni è dopo la prima dose
Le segnalazioni inserite in questi due anni di campagna vaccinale sono riferite prevalentemente ad eventi insorti dopo ciclo primario che rappresentano il 90,7% dei casi (dopo 1a dose nel 63,3% e dopo 2a dose nel 27,4%) e dopo 1a, 2ao 3a dose booster nel restante 9,3% dei casi.
17 casi sono acquisiti dalla letteratura scientifica e riportano scarsi dettagli anagrafici, che rendono difficile verificare la presenza di altre segnalazioni dello stesso caso da parte di altre fonti e già presenti in RNF. Il tasso di segnalazione 0,67 eventi con esito fatale
Grazie a questo studio è evidente che la vaccinazione è sicura, ha un rapporto costo benefici enormi e che bisogna affidarsi sempre a fonti QUALIFICATE.
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