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Monitoraggio Giugno 2023

 Domenica sera, nel tg3 Lombardia delle 19.30, all'improvviso, come prima notizia è apparso l'intervento di Guido Bertolaso, responsabile del Welfare della Regione, di fronte ai volontari Covid di Brescia (ringraziati per il lavoro durante la pandemia): "Sono solo 96 le richieste di risarcimento ed indennizzo per danni da vaccinazione covid in Lombardia su 9 milioni di vaccinati".

Con questa affermazione, che ha fatto impazzire i novax, si è di fatto smentita una serie di fakenews che circola ormai da due anni:

la strage, il vax genocidio, i "malori improvvisi", i "danni collaterali" e gli "invisibili".


Le domande, che ricordo sono sempre gratuite e semplici da presentare alle varie Asl, sono davvero pochissime, e sono in controtendenza con i racconti fantasiosi e fantasmagorici dei vari comitati e associazioni di avvocati che, a caccia disperata di donazioni e di cause perse in partenza, raccontano di cifre a tre o quattro zeri di "danneggiati da vaccino": un business milionario, totalmente sotterraneo (non si hanno infatti notizie e rendicontazioni delle spese sostenute a fronte di migliaia di euro incassati da donazioni o da "azioni legali") che ha generato una platea di film con interventi, teatri affittati, biglietti con donazione libera consapevole per non pagare le tasse, "giornalisti e pensatori liberi", imbroglioni e ciarlatani di ogni tipo.

Si è parlato di "spike tossica", di "grafene" e "nanotubi", di "5g", e di ogni altra scemenza allegando una serie di necrologi di persone morte improvvisamente (in Italia prima della pandemia erano circa 70.000 l'anno e non vi era alcuna immortalità precedenti al vaccino) senza l'autorizzazione delle famiglie.

Si è condiviso di tutto, raccontata ogni cosa possibile ed immaginabile, si sono inventati studi o letti fino a un certo punto, ci si è appellati in tribunale (perdendo regolarmente a spese dei gonzi che ci sono cascati) e alla Corte Costituzionale!

Si è perso il senso del ridicolo, evidenziando l'analfabetismo funzionale estremo di una parte della popolazione che è diventata il target di questi veri approfittatori.

Leggende senza vere fonti ("Cercatele": il mantra), piene di cugini e conoscenti devastati dal vaccino che si sono scontrate con il mondo reale e con i dati inoppugnabili (che costoro comunque contestano, parlando di dati "taroccati")

Il lavoro di chi racconta qualcosa si basa su fonti, e più sono credibili ed autorevoli più la narrazione da fastidio a certe frange e diventa pericoloso per chi scrive.

Bertolaso ha scacciato queste paure, mai espresse davvero ma figlie di una politica che ha sempre strizzato l'occhio a questa manica di imbecilli per poi (ovviamente) voltargli le spalle dopo avere raggiunto le poltrone raggiunte. 

E chi vi scrive, che ha anche ricevuto (al momento solo verbalmente) una querela solo per avere riportato i dati forniti da fonti ufficiali (la Regione Lombardia) sul monitoraggio di Dicembre 22, è oggetto ultimamente di una grave campagna di diffamazione di soggetti che ho la colpa di aver individuato e che sono odiatori seriali la cui esistenza dipende solo da queste forme riprovevoli di azioni social.

Ma io vado avanti e l'ho rifatto ancora ben prima che Bertolaso si esprimesse in pubblico (e lo ringrazio).

Ho fatto quello che nessun altro ha fatto nemmeno la prima volta (anzi un'altra lo fece, una novax, che una volta ricevuta gli atti ha fatto finta di non averli mai ricevuti perchè l'avrebbero sputtanata): ho fatto una nuova richiesta di accesso agli atti alla Regione Lombardia per sapere come stavano le cose.

E incredibilmente mi hanno risposto ancora, e mi chiedo come mai nessuno l'abbia fatto.

"A pensare male si fa peccato, ma raramente si sbaglia!" (cit.)

E adesso in dettaglio il report, così come mi è stato mandato.


DANNI DA VACCINI ANTI SARS-CoV2


Esiti dei monitoraggi anno 2022 e primo semestre 2023


(DM 26 settembre 2022)



Introduzione

La legge 25 febbraio 1992, n. 210 “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati” prevede un riconoscimento economico a favore dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile che ne facciano richiesta (art. 1).

La legge fondata sui principi di cui agli artt. 22 e 323 della Costituzione non ha natura risarcitoria, ma carattere assistenziale in senso lato. L’indennizzo si configura come una
misura economica di sostegno legata ad una accertata menomazione della condizione di salute derivante da una prestazione sanitaria obbligatoria volta alla salvaguardia della
salute della persona e della collettività ed è posta a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale.
L'indennizzo è, quindi, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito,  ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

Per quanto riguarda i danni da vaccino, la legge riconosce l’indennizzo ai soggetti
danneggiati da:
✓ vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria;
✓ vaccinazioni non obbligatorie per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o
per poter accedere ad uno stato estero;
✓ vaccinazioni anche non obbligatorie assunte in quanto soggetti a rischio operanti
nelle strutture sanitarie ospedaliere;
✓ vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge
30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, articolo 3, comma 3);
✓ vaccinazioni antiepatite B, a partire dall'anno 1983 (Corte costituzionale, Sentenza
9-16 ottobre 2000, n. 417)
✓ vaccinazioni contro il morbillo, la parotite e la rosolia (Corte costituzionale,
Sentenza 16 - 26 aprile 2012, n. 107)
✓ vaccinazione antinfluenzale (Corte costituzionale, Sentenza 22 novembre - 14
dicembre
✓ vaccinazione contro il contagio dal virus dell’Epatite A (Corte costituzionale,
Sentenza 26 maggio - 23 giugno 2020)
✓ vaccinazione anti SARS-COV2 (DL 27 gennaio 2022, n. 4, art. 20 convertito nella
Legge 28 marzo 2022, n. 25)


Processo di indennizzo

Al fine di una maggiore comprensione dei dati presentati si sintetizzano le principali
fasi del processo di indennizzo, come definito dalle “LINEE GUIDA INTERREGIONALI della Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni Testo approvato dalla
Conferenza Stato Regioni nella seduta del 1° agosto 2002 e aggiornato in base agli accordi sanciti dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome nella seduta del 23 settembre 2004 (Repertorio Atti n. 2075).
 

Fasi Attività


A Istruttoria domanda

a1. Predisposizione del fascicolo con la documentazione amministrativa esanitaria richiesta per l’espressione del giudizio medico-legale.

B Giudizio Medico-legale

b. Verbalizzazione del giudizio medico-legale riportante:

• Nesso di causalità
• Ascrivibilità della patologia alla categoria di danno
• Tempestività della domanda
• Data manifestazione evento dannoso

C Notifica giudizio

c1 Acquisizione del giudizio medico- legale.
c2 Notifica all’interessato del giudizio medico-legale e, nei casi di giudizio favorevole, richiesta delle informazioni necessarie sia per la predisposizione
dell’erogazione dell’indennizzo.
c3 Archiviazione delle pratiche con giudizio negativo
c4 Archiviazione delle pratiche prive dei requisiti essenziali.

D Erogazione indennizzo

d1 Quantificazione dell’importo dell’indennizzo
d2 Predisposizione atto di pagamento
d3 Notifica atto di pagamento all’interessato
d4 Predisposizione ordine di pagamento ed erogazione degli importi di
indennizzo

Per accedere ai benefici di legge, occorre rivolgersi al Servizio di medicina legale della ASL/ASST  territorialmente competente rispetto al proprio comune di residenza, la quale entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, provvede all’istruttoria della
pratica e all’acquisizione del giudizio medico-legale di cui all’articolo 4 della L. 210/92 (art. 3, comma 1).

La mancanza di uno dei requisiti previsti dalla legge (danno causato da struttura sanitaria straniera, mancanza di prova documentale del danno subito, mancanza di requisiti
soggettivi, ecc..) comporta l’archiviazione della pratica, previa comunicazione motivata all’interessato.

La ASST trasmette copia conforme del fascicolo alla Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) per l’acquisizione del giudizio medico-legale, dandone comunicazione all’interessato e sospendendo allo stesso tempo il procedimento.

La C.M.O. redige un verbale che esprime Il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate con indicata la data in cui si è manifestata la menomazione psico-fisica permanente (manifestazione evento dannoso), il giudizio sanitario sul nesso causa-effetto, e Il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità permanenti secondo la tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1081, n. 83 e Il giudizio di tempestività di presentazione della domanda.
Avverso il giudizio della C.M.O. l’interessato, ai sensi dell’articolo 5 della Legge 210/92, può presentare ricorso al Ministro della Salute, trasmettendolo all’Ente che ha notificato il giudizio della C.M.O


Monitoraggio danni da vaccini anti SARS-CoV2

Come accennato nell’introduzione, con l’art. 20 “Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2 e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare” del DL 27 gennaio 2022, n. 4, la legge 210/92 è stata modificata inserendo tra i beneficiari anche quei soggetti, che a causa di vaccini anti Sars-CoV2, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psicofisica.

Il DM 26 settembre 2022 “Modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti e definizione dell’entità e delle modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18.10.2022, serie generale, n. 244) stabilisce che ogni anno vengano effettuati due monitoraggi delle richieste e degli esiti delle istanze di indennizzo presentate (gennaio e giugno).


Il Ministero della Salute sulla base delle risultanze procede a predisporre, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 31 dicembre di ogni anno, il decreto di riparto dei fondi per la quota da trasferire alle Regioni.


Scopo del report

Il presente documento ha l’obiettivo di illustrare in modo sintetico il risultato del monitoraggio ai sensi del DM 244/2022 sopra citato, restituendo una panoramica generale dei procedimenti delle istanze presentate e dei relativi esiti.


Metodi-fonti dati

I dati sono stati raccolti attraverso la compilazione, da parte delle dei Servizi di Medicina Legale deputati ad istruire le pratiche relative alla L. 210/92ASST, di un file Excel predisposto sulla base delle informazioni richieste dal Ministero della Salute per il monitoraggio nazionale.

I dati sono stati chiesti in forma anonima ma individuale, per poter elaborare i dati secondo le variabili di interesse. 
I file sono stati inviati a Regione con file protetto da password e latrasmissione al Ministero della Salute è avvenuta per via telematica attraverso lacompilazione di un form online, reso disponibile su un link web protetto da password.
Le informazioni richieste dal Ministero della Salute sono suddivise in tre sezioni: 
1) IstanzePresentate; 
2) Ruoli Gestiti; 
3) Ricorsi. 
Per un maggiore dettaglio dei dati richiesti si veda il DM 244/2022 (nota 6).

Risultati del monitoraggio

Le principali informazioni derivate dal monitoraggio relativo all’anno 2022 e al primo semestre del 2023 sono presentate nel diagramma di flusso e nelle tabelle seguenti.
Data l’esiguità dei casi, le tabelle riportano la distribuzione delle istanze di indennizzo e degli esiti in termini di valori assoluti, con un approfondimento sulle principali variabili di
stratificazione.


Istanze presentate 

Le istanze presentate per accedere all’indennizzo nel 2022 sono state 70 e 24 nel primo semestre 2023, per un totale di 94 istanze (Tabella 1) 
Dagli esiti dei monitoraggi 91 istanze riguardano l’ottenimento dell’indennizzo e tre l’assegno una tantum decesso (€ 77.468,53) . 

Per il 56,4% dei richiedenti la vaccinazione ha carattere di obbligatorietà
Nelle istanze presentate vengono indicati come tipo di vaccino che avrebbero provocato danni: per il 54% il Comirnaty, per il 30% il Vaxzevria, per il 13% Spikevax, mentre il Janssen è residuale. 
Il 70% delle domande risulta ammissibile, ciò significa che le domande hanno i requisiti di legge, ed i richiedenti hanno presentato la documentazione prevista nei tempi stabiliti (90 g.). 

Tuttavia, si può ipotizzare che il dato possa essere leggermente sottostimato in quanto alcune domande potrebbero essere in attesa di documentazione. 
Considerando che in Lombardia sono stati vaccinati 8.861.603 abitanti (su una popolazione di 9.796.122) e che sono stati somministrati 26.079.937 milioni di dosi, si evince la scarsa
numerosità delle richieste con un tasso medio di istanze presentate del 3.6 per un milione di
dosi somministrate. (Tabella 2)


La fascia di età che ha presentato più istanze è quella compresa tra i 50-60 anni, circa 8 istanze su 1 milione di dose somministrate. (Tabella 2)


Se si analizzano le istanze presentate il tasso maggiore è rappresentato dal Vaxzevria (tasso di 12 su un milione di dosi) e dal Janseen (10 per un milione), Comirnaty (3 su un milione) e Spikevax (2 per un milione). (Tabella 3)


In Lombardia il vaccino più somministrato è stato il Comirnaty (65,4% delle dosi), seguito dallo Spikevax (24,42%), dal Vaxzevria (8,95%), dal Janseen (1,15%) e solo per lo 0,03% il
Novavax.

A titolo puramente descrittivo, data la scarsa numerosità dei casi, si presentano alcuni dati relativi alla tipologia di vaccino per fascia d’età (Tabella 4) e per causa della vaccinazione
(Tabella 5)

Giudizio Medico Legale


La Commissione Medico Ospedaliera, come accennato in precedenza, esprime un Giudizio
Medico-legale che riporta il: Nesso di causalità, l’ascrivibilità della patologia alla categoria di danno, la tempestività della domanda e la data di manifestazione evento dannoso.
Sulle 66 istanze considerate ammissibili la CMO ha dato parere positivo in tre casi, in 21 casi negativo (pari al 32%) e nei restanti 42 non si è ancora espressa (Tabella 6).


Apertura ruolo


Se il parere della CMO è positivo l’ASST/ATS procede alla apertura del ruolo e alla quantificazione dell’indennizzo in base della categoria riconosciuta e agli importi, indicizzati alTasso di Inflazione Programmato (T.I.P), che il Ministero della Salute trasmette ogni inizio anno.
Al 30 giugno 2023 è in pagamento un unico indennizzo. L’istanza era stata presentata nel 2022.


Ricorsi amministrativi


Come detto in precedenza, in caso di giudizio negativo o di giudizio non considerato adeguato rispetto alla categoria riconosciuta l’interessato può presentare ricorso al Ministro della Salute in carta libera, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso (art. 5, L.210/92).
Al primo semestre 2023 sono stati ammessi n. 8 ricorsi, tutti riguardano richieste di indennizzo. 
sono stati presentati nel 2022 e 5 nel 2023.
Per quanto riguarda il motivo del ricorso: 4 sono per nesso causale, 5 per categoria e 2 per tempestività della domanda. I ricorsi possono essere presentati per più di una motivazione.
(Tabella 7)

Come causa di vaccinazione i ricorsi sono distribuiti in ugual misura tra vaccinazioni obbligatorie e raccomandate.
Rispetto al tipo di vaccinazione: 6 ricorsi riguardano il Comirnaty (3 per nesso, 4 per categoriae 2 per tempestività) e 2 il Vaxzevria (1 per nesso e 1 categoria) (Tabella 8).

Protocollo numero G1.2023.0042681 del 20/10/2023 20:52


Conclusioni


Anche questo secondo monitoraggio conferma la tendenza del primo. Pochissime richieste e vaccinazioni sicure.
E' chiaro che, essendo dei farmaci, purtroppo può capitare che ci siano state gravi situazioni.
Nessuno lo nega e mai lo negherà e riguarda tutti i farmaci, anche quelli più diffusi che spesso prendiamo come un sorso d'acqua.
E' chiaro che chi ha subito un danno deve immediatamente fare questa istanza. Una legge ad hoc ne ha delineato la cornice e ci sono dei fondi ben precisi. 
Senza una accertata correlazione tramite il risultato del rapporto della singola CMO, non c'è nessuna speranza di altro. Insomma una conditio sine qua non!

Affidarsi a comitati e gruppi di avvocati, che non servono a nulla, vi fa solo perdere tempo e soldi. Ma ormai non ci interessa convincere nessuno, però è davvero uno spreco quello di regalare soldi a chi non se li merita per "inesistenti" domande (regolarmente cestinate nei rari casi in cui sono state presentate).

Molti di quelli che si lamentano della invisibilità si sono dimenticati di fare un qualcosa per aprire gli occhi degli altri: presentare una istanza.
Senza quella non c'è alcuna speranza e tutte le manifestazioni, le testimonianze strappalacrime nei teatri e tutto il resto (come la richiesta continua di donazioni) è un esercizio stupido ed inutile.
E bisogna muoversi subito, più tempo passa e più difficile ottenere una giustizia che sarebbe stupido non avere.

Ma purtroppo queste sette, che sfruttano le paure alimentandole, non vanno oltre il loro naso e nemmeno menzionano questi numeri.
Ma sono le domande, le uniche presentate.

Non ne esistono altre.
Non ci sono numeri a tre zeri.
Non c'è alcun genocidio da vaccino.

Anzi, il mondo è andato avanti proprio grazie alla vaccinazione.

Ed anche, forse, all'assenza di cugini da citare.

Uscite dai canali Telegram, e vivete serenamente la vita. Aspirare al medioevo, negando la scienza, è una delle più grandi idiozie che siano mai esistite.

Grazie per l'attenzione

Alan Paul Panassiti


Ps. il sottoscritto mette a disposizione le sue ricerche gratis per tutti coloro che ne vogliono fare uso.
Non ho canali telegram, ne chiedo alcuna donazione.
Tutto gratis (c'è ancora chi lo fa per senso civico).




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