Fonte: Ordine dei medici-chirurgi e odontoiatri della Provincia di Firenze.
RICETTA MEDICA.
1 Cos'è la ricetta medica?
La ricetta medica è un documento scritto, redatto da un medico chirurgo (ossia: laureato in medicina e chirurgia, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo professionale), che consente al paziente di ottenere dal farmacista la consegna dei medicinali che vi sono elencati.
2. Quanto tempo vale la “ricetta bianca”?
La "ricetta bianca" ha validità non superiore a sei mesi a partire dalla data di compilazione e, comunque, per non più di dieci volte, salvo che per alcune categorie di farmaci (come gli ormoni o gli ansiolitici), per i quali il periodo di validità della ricetta è più breve. Entro questi limiti, quindi, la ricetta è "ripetibile" nel senso che l'assistito può continuare ad esibirla al farmacista per acquistare i farmaci, fino al termine della sua validità. Infatti, ogni volta che viene presentata al farmacista per l'acquisto del medicinale, la ricetta viene timbrata ma poi riconsegnata all'assistito per il suo uso futuro. Tuttavia se il medico indica espressamente un numero di confezioni di medicinale superiore all'unità, la ricetta diventa "non ripetibile" e, quindi, è utilizzabile solo per quella volta.
3. GLI ALTRI PROFESSIONISTI SANITARI (INFERMIERI, FARMACISTI, BIOLOGI) ) POSSONO FARE RICETTE ?
NO, LA PRESCRIZIONE DI MEDICINALI È ATTIVITÀ TIPICA ED ESCLUSIVA DEL MEDICO.
4. Cosa è la ricetta del servizio sanitario nazionale?
Le leggi che disciplinano il funzionamento del SSN prevedono che il costo dei farmaci classificati in fascia A dall'AIFA sia a totale o parziale carico dello Stato. In questo caso, il medico deve necessariamente utilizzare il cosiddetto "ricettario rosa". Se il medico prescrivesse un farmaco, anche di fascia A, su una "ricetta bianca", il costo sarebbe comunque a carico dell'assistito.
5. Chi può usare il “ricettario rosa” per prescrivere farmaci a carico del SSN?
I medici di medicina generale convenzionati con il SSN, i medici addetti alla continuità assistenziale pubblica, i pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN, gli specialisti ambulatoriali interni, i medici dipendenti del SSN. Non possono, quindi, prescrivere sul "ricettario rosa" i medici che non siano dipendenti o convenzionati con il SSN. I blocchetti contenenti i moduli per la prescrizione di farmaci a carico del SSN vengono consegnati dall'Azienda Sanitaria al medico dipendente o convenzionato con il SSN ed egli ne diventa responsabile del suo uso.
6. I medici dipendenti del SSN possono usare il “ricettario rosa” in qualunque contesto?
I medici dipendenti e convenzionati con il SSN utilizzano il "ricettario rosa" per la prescrizione di farmaci solo e soltanto nell'ambito dell'esercizio della loro attività istituzionale di medici pubblici. Ciò significa che se il medico svolge anche attività privata, in quel contesto egli non è più un "medico pubblico" bensì un medico privato e quindi non può prescrivere farmaci utilizzando il "ricettario rosa" ma deve utilizzare esclusivamente la cosiddetta "ricetta bianca".
A titolo di esempio, il medico di famiglia che svolge anche attività libero professionale, come libero professionista non può usare il "ricettario rosa", così come il medico ospedaliero che svolge anche attività libero professionale in intra o extra moenia, in quell'ambito non può usare il "ricettario rosa". Farlo significa porre a carico dello Stato il costo di farmaci prescritti in regime non istituzionale e ciò può comportare l'accusa di truffa ai danni del SSN.
7. Riepilogando, quali tipi di ricette abbiamo analizzato fin'ora?
a. La "ricetta bianca" ripetibile.
b. La ricetta non ripetibile.
c. La ricetta a carico del SSN.
Quest'ultima, in definitiva, è una ricetta non ripetibile che richiede l'utilizzo di un modulo specifico. E, a differenza della "ricetta bianca", è compilabile solo dai medici dipendenti o convenzionati con il SSN.
8. Come mai la ricetta a carico del SSN prevede questi elementi in più?
Perché questa ricetta non serve solo per ritirare i medicinali in farmacia, ma serve anche al farmacista per farsi rimborsare dallo Stato il costo dei medicinali forniti agli assistiti. Questa ricetta, quindi, ha anche una finalità amministrativa e contabile perchè con essa il medico pone a carico della finanza pubblica la spesa dei medicinali. Per questo motivo, la sua redazione richiede la massima attenzione ed il massimo scrupolo. Ad esempio, eventuali prescrizioni di farmaci a carico del SSN che siano ritenute inappropriate, possono essere contestate al medico da parte della Corte dei Conti
9. Quindi in caso di falsità nella ricetta le pene saranno severe.
Esatto, infatti la ricetta a carico del SSN, essendo prodotta da un medico dipendente o convenzionato con il SSN, ha la natura giuridica di atto pubblico ed il medico prescrittore assume la qualifica di pubblico ufficiale (medico dipendente) o incaricato di pubblico servizio (medico convenzionato), con PENE MOLTO SEVERE IN CASO DI FALSITÀ.
La "ricetta bianca", invece, è una scrittura privata e quindi la sua eventuale falsità soggiace a pene meno severe, anche se comunque non certo irrilevanti. Ma non è necessario arrivare alle sanzioni penali: anche la semplice inappropriatezza della prescrizione (che non è quindi una ipotesi di falsità) espone il medico al rischio di essere accusato di danno erariale.
10. COME PUÒ UNA RICETTA ESSERE RITENUTA FALSA?
LA PRESCRIZIONE DI UN MEDICINALE PRESUPPONE CHE IL MEDICO ABBIA VISITATO IL PAZIENTE È ABBIA RISCONTRATO L’ESISTENZA DI UNA PATOLOGIA PER LA CUI CURA È NECESSARIO IL FARMACO
PRESCRITTO NELLA RICETTA.
PER CUI LA PRESCRIZIONE D UN FARMACO EFFETTUATA SENZA CONSTATARE PERSONALMENTE L’ESISTENZA DI UNA PATOLOGIA ESPONE IL MEDICO al rischio di incorrere nel REATO DI FALSO IDEOLOGICO.
Ovviamente questo principio vale in senso generale, nel senso che se il medico conosce il paziente ed è a conoscenza del tipo di patologia da cui è affetto (ad esempio, una malattia cronica), può anche rilasciare la ricetta senza dover necessariamente visitare ogni volta il paziente.
L'importante, però, è che il medico NON RILASCI MAI RICETTE “AL BUIO”,SENZA ESSERE SICURO DELLA PATOLOGIA ESISTENTE, O BASANDOSI SO,TANTO SU QUELLO CHE GLI VIENE RIFERITO, DENZA AVER PROVVEDUTO A CONSTATARE OGGETTIVAMENTE LA SUSSISTENZA DELLA PATOLOGIA.
11. CI SONO REGOLE SPECIFICHE PER GLI ODONTOIATRI?
Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all'esercizio della loro professione. Questo significa che possono prescrivere alcune classi di farmaci più comunemente necessari alla professione odontoiatrica, quali gli analgesici-antinfiammatori, gli anestetici locali, gli antibiotici attivi sulla flora patogena del cavo orale.
AL CONTRARIO, ALL’IDINTOIATRA NON COMPETE LA PRESCRIZIONE DI FARMACI PER LA TERAPIA DI MALATTIE NON ODONTOIATRICHE.
12. Considerazioni conclusive
I farmaci non sono mai assolutamente innocui e quindi la loro prescrizione deve essere attentamente ponderata dal medico, in relazione alle effettive necessità del paziente. Per questo è necessaria la massima attenzione e la massima diligenza nella prescrizione di farmaci, così come è dovere deontologico del medico informare adeguatamente il paziente sulle modalità di uso e somministrazione del farmaco, onde evitare rischi per la sua salute. A maggior ragione quando si prescrivono farmaci a carico del SSN, perché in questo caso il medico di fatto pone a carico della finanza pubblica il costo dei medicinali e, in caso di errori o prescrizioni inappropriate, ne risponde anche davanti alla Corte dei Conti.
Ogni riferimento a cose e persone realmente esistenti è puramente casuale.
Ehm…mi sta crescendo il naso come a Pinocchio.
Pazienza.
È uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo.
Ringrazio Annalisa Neviani per la collaborazione
Commenti
Posta un commento