ACR MESSINA: LE COLPE DI IERI, I VENTI PUNTI TOLTI OGGI (Quando la giustizia sportiva riconosce di non poter riparare il passato e decide di punire il presente)
Oggi, 6 Novembre, sono state pubblicate le determinazioni e tutto l'iter processuale di quello che potremmo chiamare "Affaire ACR Messina" che spiega perché sono stati inflitti i 20 punti alla nuova società giallorossa.
Adesso che sono state pubblicate le motivazioni della sentenza il Messina avrà una decina di giorni per presentare un ricorso.
E dovrà essere molto solido.
Prima di analizzare punto per punto occorre fare subito una precisazione:
c'è un passaggio nella sentenza del Tribunale Federale Nazionale che dovrebbe far riflettere chiunque abbia a cuore il calcio, non soltanto i tifosi del Messina.
I giudici riconoscono che la penalizzazione inflitta alla società non potrà ripristinare la regolarità del campionato nel quale sono avvenute le violazioni. Quindi quello della stagione 25/26 conclusosi con la scandalosa retrocessione del Messina in Eccellezza ai play out.
In altre parole, il danno sportivo del passato non può essere riparato.
Si può soltanto infliggere una nuova punizione.
E così arrivano altri venti punti di penalizzazione.
Non intendo difendere l'indifendibile.
Stefano Alaimo, secondo l'accertamento del Tribunale, ha continuato a sottoscrivere documenti federali nonostante un provvedimento di inibizione. Se l'abbia fatto o meno lui non è dato saperlo, anche se altamente improbabile visto che in quel periodo fu tenuto alla larga dalle macerie della società per impedire che fossero fatti ulteriori danni.
Ma non bastò.
Le irregolarità sono documentate e le responsabilità personali non possono essere liquidate come semplici incomprensioni burocratiche.
Ma una cosa è accertare le responsabilità individuali, un'altra è comprendere come debbano essere distribuite le conseguenze di quelle responsabilità, soprattutto quando nel frattempo è cambiata la società.
La nuova ACR Messina ha acquisito il complesso aziendale attraverso una procedura giudiziaria e ha ottenuto dalla Federazione il titolo sportivo.
Non si può sostenere che fosse completamente ignara di ogni rischio: la sentenza riporta che nell'atto di trasferimento si dava conto delle penalizzazioni esistenti e di quelle potenziali.
Ma esiste anche un'altra questione, della quale si discute troppo poco.
Come può un sistema federale approvare dei tesseramenti, consentire per mesi la partecipazione di calciatori alle competizioni e soltanto successivamente dichiarare che quegli stessi tesseramenti erano inefficaci sin dall'origine?
Il Tribunale risponde subito sul piano giuridico: l'approvazione degli uffici non sana l'irregolarità.
Una spiegazione che può essere corretta secondo le norme applicabili, ma che non esaurisce il problema.
Perché resta una domanda: quale funzione preventiva esercitano gli organismi federali se un'inibizione già pronunciata dalla stessa giustizia sportiva non impedisce che vengano completate pratiche successivamente considerate inefficaci?
La responsabilità di chi sottoscrive documenti senza poterne avere titolo è evidente. Quella di chi controlla meriterebbe almeno un approfondimento altrettanto rigoroso, ma queste sono le regole e la legge non ammette ignoranza (e capisco la rabbia dei tifosi messinesi per questo percorso sanzionatorio tardivo).
E arriviamo al punto più doloroso.
La stagione in cui si sono verificate le irregolarità è terminata.
Le società retrocesse non recuperano automaticamente la categoria.
Le classifiche non vengono riscritte.
La giustizia sportiva non torna indietro.
Va avanti.
E presenta il conto al campionato successivo.
Il Messina oggi milita in una categoria inferiore, con una nuova struttura societaria e con una tifoseria che ha già sopportato conseguenze sportive pesantissime.
La sentenza considera la nuova società responsabile anche per l'impiego dei calciatori in diciotto gare successive al passaggio del titolo sportivo.
È un elemento serio, che impedisce di descriverla semplicemente come estranea a ogni fatto.
Questo è il primo fatto che deve essere chiaro sin dall'inizio. L'ACR Messina è stato punito per le 18 partite della nuova società ma capirete dopo il perchè.
Ma resta aperto il tema della misura della punizione.
Perché proprio venti punti? Perché una riduzione rispetto ai trentaquattro richiesti dalla Procura dovrebbe essere sufficiente a rendere proporzionata la sanzione?
La motivazione esiste e viene ben spiegata. Eppure la quantificazione merita di essere sottoposta a un esame rigoroso, considerando la differenza tra le gestioni, il momento delle violazioni e l'effetto su un campionato diverso.
La giustizia sportiva deve tutelare le regole, e nessuno lo mette in discussione.
Ma dovrebbe anche interrogarsi sui propri tempi, sui controlli e sulle conseguenze concrete delle proprie decisioni.
Perché non basta dichiarare che una sanzione è afflittiva.
Bisogna anche dimostrare che è proporzionata. Questo è il solito problema della giustizia a ogni livello e ad ogni settore nel nostro paese. Un problema atavico, ma che non risolve le cose.
E soprattutto bisogna evitare che l'applicazione delle regole diventi un meccanismo capace di punire a distanza di tempo senza più poter ripristinare ciò che è stato alterato.
Il Messina ha bisogno di giustizia, non di indulgenza. Di responsabilità accertate, non di responsabilità confuse. Di regole certe, non di irregolarità scoperte quando ormai non è più possibile rimediare al passato.
La penalizzazione non cancella le colpe di chi ha sbagliato.
Ma neppure le colpe di chi ha sbagliato possono rendere superflua ogni domanda sul funzionamento dei controlli federali.
Perché venti punti possono essere scritti in pochi secondi in una sentenza.
Sul campo, per conquistarli, possono servire mesi.
E a perderli, ancora una volta, non sono soltanto i dirigenti.
È anche una città.
È anche una tifoseria.
È anche la credibilità di un sistema che dovrebbe prevenire le irregolarità, prima ancora di punirle.
La giustizia sportiva non dovrebbe arrivare soltanto dopo il fischio finale.
Ma andiamo con ordine per quello che è stato il percorso dibattimentale, perchè da questo e leggendolo si capisce moltissimo.
Ho esaminato il provvedimento del Tribunale Federale Nazionale. La sentenza contiene passaggi importanti non soltanto per comprendere la penalizzazione, ma anche per individuare quali argomenti potrebbero essere discussi in un eventuale ricorso.
La conclusione principale è questa: le irregolarità attribuite a Stefano Alaimo sono considerate provate, ma la questione più delicata riguarda il trasferimento delle conseguenze disciplinari alla nuova società e la proporzionalità della sanzione.
Intanto le sanzioni
| Stefano Alaimo | 2 anni di inibizione dal primo tesseramento utile |
| Andrea Sorrentino | 20 giornate |
| Matheus Reis Daquinto | 2 giornate |
| Alessandro Cirino | 1 giornata |
| Moustapha Sambou | 1 giornata |
2. Che cosa è accaduto secondo i giudici
La vicenda nasce dalle pratiche di iscrizione e tesseramento della stagione 2025/2026.
Il Tribunale ha accertato che:
Stefano Alaimo era stato inibito per dieci mesi, con decorrenza dal 29 maggio 2025.
Nonostante l'inibizione, risultava la sua firma sull'iscrizione al campionato e sui documenti di tesseramento di 25 calciatori.
In sede di audizione, Alaimo aveva riconosciuto la propria firma sui documenti, dichiarando anche di averne autorizzato l'utilizzo al segretario.
Diversi calciatori avevano successivamente partecipato a incontri ufficiali.
Il Tribunale interpreta l'articolo 32 del Codice di Giustizia Sportiva nel senso che gli atti di tesseramento conclusi attraverso un soggetto inibito siano privi di efficacia sin dall'origine.
Per questo considera irregolare la partecipazione alle gare dei calciatori interessati, anche se gli uffici federali avevano approvato le pratiche.
Su questo punto la posizione del Tribunale è molto netta. Un ricorso fondato esclusivamente sul fatto che i tesseramenti fossero stati approvati dalla Federazione si scontrerebbe con una motivazione espressa e con precedenti giurisprudenziali richiamati dalla sentenza.
3. Perché paga la nuova società?
È il nodo più controverso.
La sequenza decisiva
15 settembre 2025 — La vecchia ACR Messina entra in liquidazione giudiziale.
25 ottobre 2025 — Viene costituita la nuova ACR Messina 1900 SSD ARL.
9 dicembre 2025 — La nuova società acquista all'asta il complesso aziendale.
15 dicembre 2025 — La FIGC attribuisce alla nuova società il titolo sportivo e il parco tesserati.
La difesa ha sostenuto che la nuova società fosse giuridicamente distinta dalla precedente, non avesse firmato i contratti contestati e non potesse essere considerata responsabile delle condotte di una gestione anteriore alla propria costituzione.
Il Tribunale respinge questa impostazione facendo leva sull'articolo 52 delle NOIF: secondo i giudici, l'attribuzione del titolo sportivo trasferisce anche la posizione competitiva della squadra, comprese le penalizzazioni.
La sentenza richiama inoltre la decisione n. 6/CFA/2026-2027 e la decisione n. 78 del Collegio di Garanzia del CONI del 19 ottobre 2026, che secondo il Tribunale confermano questo principio.
C'è però un secondo elemento: i giudici attribuiscono alla nuova società anche una responsabilità propria per aver continuato a impiegare i calciatori interessati in 18 partite successive al 15 dicembre 2025.
Questo rende più difficile sostenere che la nuova società venga punita soltanto per fatti completamente estranei alla propria gestione.
4. Un passaggio molto sfavorevole alla difesa del Messina
A pagina 8 compare un elemento di particolare rilievo.
Nell'atto di trasferimento del 9 dicembre 2025, secondo quanto riportato dal Tribunale, la società acquirente dichiarava di essere informata della penalizzazione di 14 punti già esistente e del rischio di ulteriori sanzioni per fatti precedenti alla cessione.
I giudici utilizzano questo passaggio per sostenere che la nuova proprietà conoscesse il rischio e dovesse effettuare verifiche approfondite.
Occorre distinguere due aspetti: conoscere genericamente un rischio non significa necessariamente conoscere ogni specifica irregolarità, ma il Tribunale ritiene che ciò non esonerasse la nuova società dai controlli.
5. Il passaggio più interessante dell'intera sentenza
A pagina 11 i giudici riconoscono espressamente che la penalizzazione non potrà svolgere la sua normale funzione di ripristino della regolarità competitiva.
La stagione 2025/2026 è conclusa. Le classifiche sono definitive e non vengono riscritte. La sanzione colpisce invece il Messina nel campionato 2026/2027, in una categoria inferiore.
Il Tribunale riconosce che la penalità avrà una funzione «meramente afflittiva».
È una distinzione fondamentale.
Se una sanzione non può più correggere la competizione in cui si è verificata l'irregolarità, occorre interrogarsi con particolare attenzione sulla sua proporzionalità rispetto al campionato successivo.
Questo non significa automaticamente che la penalizzazione sia illegittima. Significa però che la sua giustificazione non può essere ricercata nel ripristino di una classifica ormai chiusa.
6. I possibili punti da esaminare per un ricorso
Questione | Valutazione preliminare |
|---|---|
Proporzionalità dei 20 punti | È il profilo che merita il maggiore approfondimento, soprattutto nella quantificazione |
Distinzione tra responsabilità precedente e successiva al 15 dicembre | Da verificare attraverso il conteggio delle gare e l'imputazione delle condotte |
Affidamento sui tesseramenti approvati dalla FIGC | Argomento comprensibile, ma già respinto con motivazione specifica |
Trasferimento delle penalizzazioni con il titolo sportivo | Ostacolo rilevante per i precedenti CFA e CONI richiamati |
Mancata pronuncia preventiva della Sezione Tesseramenti | Argomento già respinto richiamando l'art. 111 CGS e la decisione 47/CFA/2026-2027 |
Il punto su cui concentrerei l'attenzione è il criterio di quantificazione.
La Procura parte da 34 gare e chiede 34 punti. Il Tribunale ne infligge 20, applicando una riduzione di circa il 41%. Richiama il principio di proporzionalità, il fatto che le violazioni risalgano al campionato precedente e le 18 gare disputate sotto la nuova società.
Un eventuale ricorso potrebbe chiedere se sia sufficientemente spiegato il passaggio da 34 a 20 punti e se le circostanze concrete siano state adeguatamente ponderate, senza presupporre che una riduzione ulteriore sia dovuta.
Un'altra verifica indispensabile riguarda eventuali precedenti sanzioni per condotte collegate: occorrerebbe confrontare esattamente fatti, periodi e titoli di responsabilità per escludere sovrapposizioni.
Queste sono possibili linee di approfondimento, non motivi di ricorso già validati. Una valutazione processuale richiede gli atti completi e l'esame di un legale esperto di giustizia sportiva.
7. Il paradosso delle società retrocesse
C'è un altro elemento significativo alle pagine 6 e 7.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibili gli interventi di Acireale e Sancataldese, che avevano partecipato al campionato 2025/2026, perché l'eventuale penalizzazione del Messina non può più modificare quella classifica.
Ha invece ammesso l'intervento dell'APD Melilli, che partecipa allo stesso campionato del Messina nella stagione corrente e può quindi essere interessata dagli effetti della penalizzazione.
È giuridicamente coerente con l'interpretazione dell'articolo 81 CGS adottata dal Tribunale, ma solleva una questione sportiva: la competizione nella quale si sono verificati gli illeciti rimane invariata, mentre quella successiva subisce gli effetti della sanzione.
Forza Messina
Alan Paul Panassiti











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